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R.D. 14/08/1920 n. 1285B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica: 1º sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua; 2º sulle rampe e strade di accesso all'opificio all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature; 3º sulle cautele da richiedersi in caso di piena. C) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica: 1º sulla razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime; 2º sulle norme da prescriversi per il regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere; 3º sulle cautele per impedire inquinamento delle acque; 4º sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata; 5º sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli art. 26 e 27 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, con la indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli; 6º sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluttazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicultura, nonché della sicurezza e dell'igiene pubblica; 7º sulla capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente; 8º su tutti gli altri elementi di giudizio che l'ufficio del genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta. Per le derivazioni e utilizzazioni interessati i corsi d'acqua che rientrano nella circoscrizione del magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova gli atti della eseguita istruttoria saranno dagli uffici del genio civile competenti rimessi al ministero a mezzo del magistrato stesso, che esprimerà il suo parere in merito. Art. 15. Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al consiglio superiore delle acque, il quale, sentito, ove lo creda opportuno, gli interessati, esprime il suo parere sulla commissione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l'ufficio del genio civile deve includere nel disciplinare. Art. 16. Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del consiglio supremo delle acque determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi: 1. Se si tratta di derivazioni a) la specie della derivazione b) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili d) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione e) i salti in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta, restituzione e scolo dell'acqua g) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari ed analoghi, la superficie cui l'acqua è destinata, la sua ubicazione ed i suoi confini h) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso di acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del genio civile i) nel caso di derivazione per maceratoi di piante tessili, le condizioni e discipline dell'esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene. 2. Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica a) il modo e le condizioni dell'uso b) le cautele da osservarsi in caso di piena c) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni. 3. Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica; a) le garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e della fluttazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica b) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato c) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore di comuni rivieraschi, a termini degli art. 38 e 40 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161 d) la durata della concessione e) i termini entro i quali il concessionario dovrà: 1º presentare il progetto definitivo; 2º effettuare le espropriazioni; 3º cominciare i lavori; 4º ultimare i lavori; 5º attuare l'utilizzazione dell'acqua; quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l'acqua o la forza motrice concessa si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente f) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali, a sensi dell'art. 30 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, sia da riservare la facoltà di riscatto, le condizioni e le modalità di questo g) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso h) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio a sensi dell'art. 13 del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161 i) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre k) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente, nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori. Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare l) l'elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'ufficio, ovvero in uno dei comuni nei quali farà uso dell'acqua da derivare m) nel caso in cui si ravvisi opportuno, norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta. Il disciplinare conterrà l'espressa condizione che il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento. Art. 17. La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal conces sionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel discipli nare; a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione b) deve pagare i canoni totali o parziali di annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con deliberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia c) deve agevolare tutte le verifiche che le amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione d) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario. Art. 18. Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente. La firma deve essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato. Firmato il disciplinare, il ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze, promuove il decreto reale o emette il decreto ministeriale di concessione. Art. 19. Dopo esaurita l'istruttoria, se si riconosce che non si possa fare luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Art. 20. Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al ministero delle finanze, per l'esecuzione nei riguardi finanziari o per la consegna a mezzo dell'ufficio del registro al concessionario, previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa. Altra copia è trasmessa all'ufficio del genio civile il quale, provveduto alla registrazione del disciplinare entro venti giorni dalla ricezione, dà notizia al concessionario della emissione del decreto. L'ufficio del registro avverte quello del genio civile dell'avvenuta consegna del decreto. Il decreto di concessione è pubblicato, con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio degli annunzi legali della provincia interessata. Art. 21. Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile il progetto esecutivo dei lavori, compilato o secondo le norme stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del consiglio superiore delle acque. Art. 22. Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'ufficio del genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori. Il genio civile ne sorveglia l'esecuzione, e può ordinarne la sospensione ogni qual volta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al ministro dei lavori pubblici, il qua- le, sentito il consiglio superiore delle acque, provvede in merito. Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi in quanto risultino connessi con quello prorogato. I nuovi termini sono stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore delle acque. Art. 23. In seguito all'approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell'elenco delle ditte espropriande con l'indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli articoli 16 e 21 della legge 25/06/1865 n. 2359, l'ufficio del genio civile provvede alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi a termini dell'articolo 25, comma terzo, del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161, dandone preventivo avviso agli interessati o direttamente o a mezzo del sindaco. I funzionari del genio civile per introdursi nelle proprietà private per compilare lo stato di consistenza devono essere autorizzati dal rispettivo ingegnere capo. L'autorizzazione potrà stabilire determinate modalità. I danni arrecati ai proprietari, durante le operazioni dirette alla compilazione dello stato di consistenza, saranno risarciti a carico del concessionario previa liquidazione dell'ingegnere capo del genio civile. Alle operazioni predette è applicabile l'art. 8 della legge 25/06/1865 n. 2359, modificata con legge 18/12/1879 n. 5188, restando sostituiti al prefetto ed al sottoprefetto l'ingegnere capo del genio civile. Art. 24. Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ufficio del genio civile, il quale procede alla vista delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte, trasmette il certificato di collaudo al ministero dei lavori pubblici. Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo il genio civile ne rilascia copia al concessionario. Art. 25. Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone, salvo per questo il disposto dell'articolo 27, comma terzo, del Regio Decreto 09/10/1919 n. 2161. Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in tale ritardo, è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone. Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'ufficio del genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate. |
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